L′articolo 1 comma 63 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) intervenendo sulla norma in tema di locazioni brevi ha previsto l′aumento dell′aliquota della cedolare secca al 26% per i contratti di locazione brevi per i quali si è espressa l′opzione per l′imposizione sostitutiva. E però prevista la possibilità di ottenere una riduzione dell′aliquota al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in dichiarazione dei redditi.
In sintesi, dal 1 gennaio 2024, la cedolare secca sulle locazioni brevi si applica:
- con l′aliquota ridotta pari al 21% sui redditi derivanti da un immobile individuato dal contribuente;
- con l′aliquota del 26% sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri immobili diversi da quello sopra indicato;
- non può applicarsi se il proprietario destina alla locazione breve più di quattro immobili nel periodo di imposta, perché in tal caso si ricade nell′esercizio di impresa che è incompatibile tanto con la cedolare secca, quanto con la definizione di locazione breve.
La normativa sulle locazioni brevi inoltre impone agli intermediari, ove incassino canoni o corrispettivi di contratti di locazione breve o assimilati, oppure intervengano nel pagamento dei medesimi canoni o corrispettivi, di:
- operare in qualità dei sostituti d′imposta una ritenuta del 21% sull′ammontare dei canoni e corrispettivi all′atto del pagamento al beneficiario;
- di versarla all′erario ai sensi dell′articolo 17 del DLgs n. 241/1997;
- di rilasciare la relativa certificazione ai sensi dell′art. 4 del DPR 322/1998