03-03-2025
Dal 2026 rilevazione integrata di corrispettivi iva e pagamenti elettronici
Dal 1/1/2026 gli strumenti utilizzati per l′invio dei corrispettivi giornalieri dovranno garantire non soltanto l′inalterabilità e la sicurezza dei dati ma anche l′integrazione con il processo di pagamento elettronico. Si tratta di una delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025 (art. 1 commi da 74 a 77 della legge 207/2024) che tuttavia diverrà efficace soltanto a partire dal 1 gennaio 2026, così da garantire agli operatori l′adeguamento degli strumenti attualmente in uso.
Per effetto delle modifiche introdotte, è prescritto che i registratori telematici dovranno garantire la piena integrazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. Inoltre, è stabilito un vincolo di collegamento tecnico tra i mezzi, sia hardware che software, mediante i quali sono accettati i pagamenti elettronici e quelli mediante i quali sono registrati e memorizzati in modo puntuale e trasmessi in forma aggregata i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
In termini pratici, a partire dal 2026, i registratori telematici dovranno consentire di inviare congiuntamente le due tipologie di dati (corrispettivi e pagamenti elettronici).

Quadro sanzionatorio
Le sanzioni previste per le violazioni in materia di corrispettivi telematici, comprese quelle accessorie, si applicano anche nelle ipotesi di mancato invio dei dati dei pagamenti elettronici e di mancato rispetto del vincolo di collegamento tra gli strumenti. In particolare:
  • la sanzione pari a 100 euro prevista per l′omessa o incompleta trasmissione dei corrispettivi che non incida sulle liquidazioni si applicherà anche nell′ipotesi di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per trimestre (art. 11 comma 2-quinquies del DLgs. 471/97);
  • la sanzione da 1000 a 4.000 euro prevista per l′omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (es. registratori telematici) si applicherà anche nei casi di mancato collegamento agli stessi dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici (articolo 11 comma 5 del DLgs. 471/97).
Per quanto concerne le sanzioni accessorie riguardanti la sospensione della licenza o dell′autorizzazione all′esercizio dell′attività, vengono modificati i commi 2 e 3 dell′art. 12 del DLgs. 471/97, stabilendo che:
  • le sanzioni previste in caso di violazioni ripetute degli obblighi di certificazione dei corrispettivi si applicheranno anche per l′omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici giornalieri;
  • quelle previste per l′omessa installazione dei misuratori fiscali si applicheranno anche in caso di mancato collegamento dello strumento hardware e software di accettazione dei pagamenti elettronici con gli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.