Relativamente alle richieste di dilazione
presentate dall′1.1.2025 il numero di rate "a disposizione" del contribuente è collegato:
- all′importo del debito;
- alla circostanza che il contribuente documenti o meno la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.
Somme pari o inferiori a 120.000 euro senza documentazione In base al nuovo comma 1 dell′art. 19 DPR n. 602/73, su richiesta del contribuente che dichiara di trovarsi in temporanea difficoltà economico-finanziaria in presenza di somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione,
pari o inferiori a 120.000 euro, la rateizzazione del debito è riconosciuta fino a un massimo di:
- 84 rate mensili, per le richieste presentate nel 2025 e 2026;
- 96 rate mensili, per le richieste presentate nel 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per le richieste presentate dall′1.1.2029.
Come disposto dal comma 4 dell′art. 13, D.Lgs. n. 110/2024, in base alle risultanze del monitoraggio effettuato dal MEF in merito agli effetti derivanti dalle nuove disposizioni, le rate potranno essere aumentate fino a 120 a partire dalle richieste presentate dall′1.1.2031.
Somme pari o inferiori a 120.000 euro con documentazione Con l′aggiunta del nuovo comma 1.1 al citato art. 19 in presenza di somme pari o inferiori a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, su richiesta del contribuente
che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria la rateazione può essere concessa:
- da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate nel 2025 e 2026;
- da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate nel 2027 e 2028;
- da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dall′1.1.2029.
Somme superiori a 120.000 euro con documentazione Il predetto nuovo comma 1.1 prevede in caso di somme superiori a 120.000, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, su richiesta del contribuente
che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, una ripartizione fino a un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.
Somme | Richieste | Presentate al 31/12/2024 | Presentate dall′1/1/2025 |
2025-2026 | 2027-2028 | dal 2029 |
Fino a 120.000 euro | non documentate | max 72 rate (*) (**) | max 84 rate | max 96 rate | max 108 rate |
documentate | da 85 a 120 rate | da 97 a 120 rate | da 109 a 120 rate |
Superiori a 120.000 euro | documentate | max 72 rate (**) | max 120 rate |
(*) Le richieste non vanno documentate
(**) Aumentate fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica (rateizzazione straordinaria). La valutazione della situazione di difficoltà dall′1.1.2025 Con l′aggiunta del nuovo comma 1.2 al citato art. 19, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, va effettuata con riferimento:
- per le persone fisiche / ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all′ISEE del nucleo familiare del debitore e all′entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
- per i soggetti diversi dai precedenti, all′indice di liquidità nonché al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.
È attribuita al MEF la definizione delle modalità di applicazione / documentazione dei predetti parametri, degli specifici eventi in base ai quali la situazione di difficoltà deve considerarsi in ogni caso sussistente nonchè delle specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche / titolari di ditta individuale in contabilità semplificata.
In caso di
comprovato peggioramento della predetta situazione di difficoltà di cui ai citati commi 1 e 1.1, la dilazione concessa può essere
prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate ivi previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
Altre disposizioni Viene previsto/confermato che:
- il debitore può richiedere, in luogo di rate costanti, rate variabili crescenti per ciascun anno;
- a seguito della presentazione della richiesta di rateazione e fino alla data dell′eventuale rigetto della stessa richiesta / eventuale decadenza dalla dilazione:
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi / ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta;
- in caso di sospensione giudiziale / amministrativa della riscossione, il debitore è autorizzato a non versare le successive rate del piano di dilazione e, al termine della sospensione può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino al massimo previsto dai citati commi 1 e 1.1 (in precedenza, fino al massimo di 72 rate).