Il Ministero dell′Interno ha vietato il self check-in nelle strutture ricettive italiane, chiarendo che, l′identificazione da remoto, non rispetta i requisiti di sicurezza previsti dalla legge per garantire un controllo più rigoroso sugli ospiti e prevenire rischi legati alla sicurezza pubblica.
Con una circolare del 18 novembre 2024 (scaricabile in fondo alla pagina), il Ministero dell′Interno è intervenuto sul tema del self check-in che non sarà più consentita in Italia. Attraverso questa circolare, è stato chiarito che la identificazione da remoto degli ospiti nelle strutture ricettive a breve termine non soddisfa i requisiti di sicurezza previsti dalla legge. Questa decisione potrebbe portare alla scomparsa delle diffusissime keybox, ossia le cassette di sicurezza utilizzate per custodire le chiavi degli appartamenti al di fuori delle strutture.
L′identificazione da remoto, che implica la trasmissione elettronica dei documenti identificativi e l′accesso agli alloggi tramite codici di apertura automatizzata o keybox, non garantisce la verifica dell′identità reale dell′ospite, scavalcando di fatto l′identificazione personale. Le procedure di identificazione da remoto si pongono in contrasto con la disciplina contenuta nell′art. 109 del T.U.L.P.S.. La norma prevede l′obbligo, per i gestori di strutture alberghiere e ricettive, di accogliere esclusivamente clienti muniti di un documento valido per l′identificazione. Inoltre, entro 24 ore dall′arrivo - o comunque entro sei ore in caso di soggiorni di durata inferiore alle ventiquattro ore - i gestori devono comunicare le generalità degli ospiti alle Questure competenti per territorio. L′art. 19-bis del Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113 ha esteso gli obblighi stabiliti dal suddetto art. 109 TULPS anche ai locatori e sublocatori che concedano in locazione immobili o loro porzioni per periodi inferiori a trenta giorni.