Nell′ambito del D.Lgs. n. 125/2024, pubblicato sulla G.U. 10.9.2024, n. 212, di attuazione della Direttiva 2022/2464/UE, c.d.
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), che prevede l′obbligo per le imprese di rendicontare tutte le informazioni riguardanti l′impatto sulle questioni di sostenibilità, sono state modificate le soglie di riferimento relative all′attivo di Stato patrimoniale e ai ricavi al cui mancato superamento sono collegati:
- la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata / bilancio micro - imprese di cui agli artt. 2435-bis e 2435-ter, C.c.;
- l′esonero dalla redazione del bilancio consolidato di cui all′art. 27, D.Lgs. n. 127/91.
Limiti bilancio in forma abbreviata I limiti di cui all′art. 2435-bis, C.c. entro i quali le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono così modificati.
Parametri di riferimento | Vecchi limiti | Nuovi limiti |
Attivo Stato Patrimoniale | 4.400.000 euro | 5.500.000 euro |
Ricavi vendite/prestazioni | 8.800.000 euro | 11.000.000 euro |
Nr. dipendenti medio nell′esercizio | 50 unità | 50 unità |
Al fine dell′individuazione dei predetti parametri:
- per totale dell′attivo va assunto quello evidenziato nello Stato patrimoniale;
- l′ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è desumibile dalla voce A.1 del valore della produzione del Conto economico.
Il bilancio può essere redatto in forma abbreviata:
- nel primo esercizio di attività, sempreché non sono superati 2 dei parametri sopra indicati (senza necessità di ragguaglio in base ai giorni, in caso di esercizio di durata inferiore o superiore all′anno solare);
- successivamente, se per 2 esercizi consecutivi non sono superati 2 dei parametri sopra indicati.
Il comma 8 del citato art. 2435-bis dispone che il bilancio deve essere redatto nella forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo siano superati 2 dei 3 citati parametri. Limiti bilancio micro-imprese Sono modificati i limiti di cui all′art. 2435-ter, C.c. il cui mancato superamento consente di qualificare la società micro-impresa.
Parametri di riferimento | Vecchi limiti | Nuovi limiti |
Attivo Stato Patrimoniale | 175.000 euro | 220.000 euro |
Ricavi vendite/prestazioni | 350.000 euro | 440.000 euro |
Nr. dipendenti medio nell′esercizio | 5 unità | 5 unità |
La società è considerata micro-impresa:
- nel primo esercizio di attività, sempreché non sono superati 2 dei parametri sopra indicati (senza necessità di ragguaglio in base ai giorni, in caso di esercizio di durata inferiore o superiore all′anno solare);
- successivamente, se per 2 esercizi consecutivi non sono superati 2 dei parametri sopra indicati.
Le micro-imprese:
- possono redigere il bilancio d′esercizio utilizzando gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico (ed i relativi criteri di valutazione) del bilancio abbreviato ex art. 2435-bis;
- sono esonerate dalla redazione:
- del Rendiconto finanziario;
- della Nota integrativa, se in calce allo Stato patrimoniale sono riportate le informazioni previste dai n. 9) e 16) dell′art. 2427, C.c., ossia:
- importo complessivo di impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- ammontare di compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori / sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d′interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;
- della Relazione sulla gestione, se in calce allo Stato patrimoniale sono riportate le informazioni previste dai n. 3) e 4) dell′art. 2428, C.c., ossia:
- numero e valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni / quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con indicazione della parte di capitale corrispondente;
- numero e valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni / quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell′esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.
Limiti bilancio consolidato
Il Decreto in esame ha altresì aggiornato gli importi fissati dall′art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 127/91, il cui superamento determina l′obbligo di redazione del bilancio consolidato che interessa le imprese controllanti che, unitamente alle controllate, hanno superato, per almeno 2 esercizi consecutivi, 2 dei 3 parametri previsti.
Parametri di riferimento | Vecchi limiti | Nuovi limiti |
Attivo Stato Patrimoniale | 20.000.000 euro | 25.000.000 euro |
Ricavi vendite/prestazioni | 40.000.000 euro | 50.000.000 euro |
Nr. dipendenti medio nell′esercizio | 250 unità | 250 unità |
La verifica del superamento dei limiti numerici indicati al comma 1 può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati al comma 1 sono maggiorati del 20 per cento. Di conseguenza, qualora sia utilizzato tale criterio, i limiti da considerare sono i seguenti:
Parametri di riferimento | Vecchi limiti | Nuovi limiti |
Attivo Stato Patrimoniale | 24.000.000 euro | 30.000.000 euro |
Ricavi vendite/prestazioni | 48.000.000 euro | 60.000.000 euro |
Nr. dipendenti medio nell′esercizio | 250 unità | 250 unità |
Pur in mancanza di una espressa disposizione che stabilisce la decorrenza dei nuovi limiti, gli stessi risultano applicabili dai bilanci chiusi al 31.12.2024.