Con la circolare n. 4 del 2024, l′Ispettorato Nazionale del Lavoro ha rilasciato le prime indicazioni operative per ottenere la patente a crediti obbligatoria in edilizia a partire dal 1° ottobre 2024. L′Ispettorato specifica, in particolare, che obbligati al possesso dei documenti di regolarità sono anche le ditte individuali senza lavoratori dipendenti. É possibile autocertificare il possesso dei requisiti fino al 31 ottobre 2024, inviando il modello tramite PEC.
Soggetti obbligati
Obbligati sono anche le imprese individuali senza lavoratori e le imprese e i lavoratori autonomi stranieri. Questi sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l′autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE). In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente:
- per le imprese stabilite in uno Stato dell′UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (ad esempio possesso del modello A1 anziché del DURC);
- per le imprese extra UE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente
Requisiti
AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all′art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Modalità operative di richiesta
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell′Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell′impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi I soggetti di cui all′art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).
Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell′impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.
Disciplina transitoria
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata da questo Ispettorato, concernente le ipotesi in cui questa Amministrazione abbia già accertato l′assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.
In fase di prima applicazione dell′obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall′art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L′invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all′indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l′operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell′Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Sanzione amministrativa
Qualora invece l′impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all′articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l′esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
(Per maggiori dettagli leggi la circolare allegata).