In sede di conversione, a favore dei soggetti che entro il 30.6.2023 hanno trasmesso all′Agenzia delle Entrate - riscossione la domanda di adesione alla c.d. "rottamazione-quater" ex art. 1, commi 231 e seguenti, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) al fine di estinguere i debiti senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, risultanti dai singoli carichi affidati all′Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 - 30.6.2022, è stato stabilito che i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023. Di fatto, con il nuovo art. 4-bis, è riconosciuta la proroga al 18.12.2023 del termine per il versamento della prima e seconda rata di quanto dovuto, in scadenza rispettivamente il 31.10 e il 30.11.2023. Resta confermato il termine del 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ciascun anno, a decorrere dal 2024, per il pagamento delle restanti (16) rate di pari importo.